la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle
risorse idriche  e  risanamento  delle  acque  in  Puglia"  e'  cosi'
modificata:
    il 3› comma dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
   "I programmi sono predisposti dall'Assessorato competente entro il
30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono";
    l'art. 8 e' cosi' sostituito:
   "I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono
tenuti  a  fornire  alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno
tutte  le  informazioni  relative  allo  stato  di  attuazione  degli
interventi  sulla  base  di  apposite schede di rilevazione elaborate
dall'Assessorato regionale competente";
    l'art. 32, primo comma, e' cosi' sostituito:
   "I  piani  di  riordino  sono   stati   redatti   dall'Assessorato
competente,  che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti
strumentali operanti sul territorio, nonche' di enti di ricerca e  di
organismi  o  istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45";
    l'art. 33, primo comma, e' cosi' modificato:
   "I progetti di  piani  di  riordino  sono  adottati  dalla  Giunta
regionale su proposta dell'Assessorato competente;
    il terzo comma dell'art. 46 e' cosi' modificato:
   "Il Comitato tecnico e' cosi' composto:
     a) dall'Assessore al ramo, che lo presiede;
     b) da due rappresentanti tecnici designati dall'EAAP;
     c)  da  un  esperto designato dall'Istituto ricerche sulle acque
del CNR;
     d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale con  voto
limitato ad uno;
     e)   da  un  dipendente  regionale  per  ciascuno  dei  seguenti
assessorati:  Assessorato  alle  politiche  ambientali,   Assessorato
all'agricoltura,  Assessorato alla sanita', Assessorato all'industria
ed all'artigianato, Assessorato ai lavori pubblici;
     f) dai coordinatori degli uffici del genio civile;
     g) da un esperto designato dall'Ente irrigazione";
    il sesto comma dell'art. 46 e' cosi' modificato:
   "Il  COTRI  si  avvale  di  una  segreteria   il   cui   dirigente
responsabile  esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con
decreto del Presidente della giunta regionale";
    l'art. 55 e' cosi' sostituito:
   "L'Assessore al ramo, se delegato dal  Presidente  della  regione,
esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge".