la seguente legge: Art. 1. 1. La legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" e' cosi' modificata: il 3 comma dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: "I programmi sono predisposti dall'Assessorato competente entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono"; l'art. 8 e' cosi' sostituito: "I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'Assessorato regionale competente"; l'art. 32, primo comma, e' cosi' sostituito: "I piani di riordino sono stati redatti dall'Assessorato competente, che si avvale degli uffici del Genio civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonche' di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45"; l'art. 33, primo comma, e' cosi' modificato: "I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente; il terzo comma dell'art. 46 e' cosi' modificato: "Il Comitato tecnico e' cosi' composto: a) dall'Assessore al ramo, che lo presiede; b) da due rappresentanti tecnici designati dall'EAAP; c) da un esperto designato dall'Istituto ricerche sulle acque del CNR; d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno; e) da un dipendente regionale per ciascuno dei seguenti assessorati: Assessorato alle politiche ambientali, Assessorato all'agricoltura, Assessorato alla sanita', Assessorato all'industria ed all'artigianato, Assessorato ai lavori pubblici; f) dai coordinatori degli uffici del genio civile; g) da un esperto designato dall'Ente irrigazione"; il sesto comma dell'art. 46 e' cosi' modificato: "Il COTRI si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con decreto del Presidente della giunta regionale"; l'art. 55 e' cosi' sostituito: "L'Assessore al ramo, se delegato dal Presidente della regione, esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge".